venerdì 2 ottobre 2009

Piano risanamento (art 67 LF): ricerca delle cause della crisi

Lo stato di crisi, del quale non esiste una definizione normativa, è uno status che, pur ricomprendendo la vera e propria insolvenza irreversibile, può anche consistere in uno squilibrio economico – finanziario che pone l’impresa a rischio di insolvenza.
Tenuto conto dell’avallo di siffatta impostazione fornito da parte della prevalente giurisprudenza, sembra pertanto corretto affermare che la nozione di “crisi” possa includere variegate situazioni di difficoltà gestionale che possono identificarsi tanto con la temporanea difficoltà ad adempiere (insolvenza reversibile), quanto con l’insolvenza irreversibile di cui all’art. 5 l.f..

Di insolvenza “reversibile” può parlarsi allorquando la crisi sia di natura finanziaria, la quale è caratterizzata dalla presenza di un rapporto insoddisfacente tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, ovvero, dalla presenza di mezzi finanziari inadeguati, sia quantitativamente che qualitativamente, per il sostenimento degli impegni gestionali.
Il fabbisogno finanziario è costituito dall’insieme degli investimenti (attivo dello stato patrimoniale); le fonti di finanziamento sono rappresentate dal passivo dello stato patrimoniale. Affinché si possa parlare di equilibrio finanziario è necessario che sussista un corretto rapporto di correlazione tra la struttura degli investimenti e quella dei finanziamenti. In particolare:
- la parte durevole degli investimenti (attivo immobilizzato) deve essere soddisfatta mediante il capitale di rischio nonché da quello di credito a medio/lungo termine [(Cp+Pc) – I > 0, dove Cp = capitale proprio, Pc = passività consolidate, I = immobilizzazioni];
- la parte degli investimenti a breve termine (attivo corrente) deve essere soddisfatta mediante finanziamenti anch’essi di tipo corrente [(Ab – Pb) > 0, dove Ab = attività correnti, Pb = passività correnti].

L’insolvenza “irreversibile”, al contrario, denota la presenza di una crisi di natura economico – finanziaria, il tertium genus individuato dalla dottrina aziendalistica, ove a una situazione di illiquidità si associa altresì la mancanza di equilibrio economico, quindi di redditività, ovvero l’incapacità dell’impresa di remunerare mediante i propri ricavi i fattori produttivi.

L’individuazione delle cause della crisi aziendale, dunque, costituisce una fase di estrema rilevanza, in quanto, corrispondendo a ciascuna di esse altrettanto differenti tipologie di crisi e, quindi, di criteri di apprezzamento delle soluzioni prospettabili, consente la formulazione di un corretto giudizio nonché la definizione delle più appropriate strategie di intervento.

Le cause di una crisi di natura finanziaria possono essere, a puro titolo esemplificativo, le seguenti:
- sottocapitalizzazione dovuta alla mancanza di mezzi propri dell’imprenditore ovvero a un scelta deliberata di non effettuare autofinanziamento;
- errori strategici in sede di formulazione di programmi di sviluppo (es. la realizzazione di un nuovo stabilimento non adeguatamente supportato da finanziamenti a medio/lungo termine);
- allungamento della durata dei crediti, con conseguente alterazione del ritmo dei flussi finanziari in entrata e perdita di correlazione con quelli in uscita;
- eccessivo ricorso all’indebitamento finanziario.

La crisi di natura economica può trarre origine da molteplici cause, tra le quali:
- decadimento commerciale dei prodotti;
- crisi della cultura di impresa, la quale può derivare da carenza di imprenditorialità, di innovazione, di creatività, etc.;
- obsolescenza dell’impianto produttivo;
- inefficienza della struttura organizzativa e/o produttiva (eccessivo aumento dei costi di struttura, di sviluppo dei prodotti, dei costi di distribuzione, dei costi per materie prime, etc.);
- perdita di competitività da imputarsi alla presenza di prodotti qualitativamente inferiori rispetto a quelli della concorrenza;
- eccessiva rigidità della struttura organizzativa e produttiva ovvero nelle risorse umane, circostanza che, in periodi di crisi generale del mercato, può portare all’adozione di politiche di ribasso al fine di ottenere ordinativi non remunerativi onde poter ottenere la parziale copertura dei costi fissi;
- crisi generale di mercato.
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