venerdì 2 ottobre 2009

Piano risanamento (art 67 LF) - Scopi: risanamento o ristrutturazione dei debiti

L’art. 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare non tiene conto del fatto che, nella maggioranza dei casi, l’insostenibile esposizione debitoria trae origine da un precedente squilibrio economico.
Il legislatore, infatti, richiedendo la predisposizione di un piano “stragiudiziale attestato” idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria, nonché a consentire il riequilibrio della struttura finanziaria, ha inteso porre l’accento esclusivamente sull’aspetto finanziario.
Occorre osservare, però, che, laddove il piano persegua il solo obiettivo della eliminazione dello squilibrio finanziario nonché della riduzione dell’entità dei debiti, in assenza di interventi dal punto di vista economico (finalizzati, per esempio, alla riqualificazione dei processi produttivi ovvero all’incremento dei margini operativi di redditività), il rischio è rappresentato dal conseguimento di un ripristino solo temporaneo della solvibilità del debitore oltre che di risultati positivi esclusivamente nel breve periodo.
Trattasi, come è stato efficacemente osservato in dottrina, di uno strumento esoconcorsuale, di portata nettamente più ampia dei piani di cui all’art. 182 – bis, l.f., non essendo limitato esclusivamente alla ristrutturazione dei debiti.
Non appare pertanto concepibile la predisposizione di un piano che contempli esclusivamente interventi finalizzati soltanto alla riduzione dell’esposizione debitoria, in quanto il conseguimento di un equilibrio finanziario stabile presuppone necessariamente un processo di risanamento che investa l’impresa nel suo complesso, il quale, come tale, non può prescindere dalla preventiva rimozione delle cause di crisi economica e quindi dal ripristino di un rapporto equilibrato tra costi e ricavi.
Il piano di risanamento, come già rilevato, rappresenta infatti uno strumento utilizzabile per la gestione di operazioni di turnaround aziendale, aventi l’obiettivo del ripristino dell’equilibrio sia economico che finanziario.

Risanamento dell’esposizione debitoria
Il riequilibrio della situazione finanziaria richiesto dalla norma nonché il riferimento al risanamento dell’esposizione debitoria sembrano implicare la necessità del conseguimento, mediante l’esecuzione del piano, dell’integrale soddisfazione di tutti i creditori.
Tale assunto può ritenersi corretto unicamente in relazione a piani di tipo liquidatorio, i quali possono peraltro contemplare la prosecuzione temporanea dell’attività in vista della futura cessione dell’azienda, ma non anche in presenza di piani di natura dinamica, i quali, preludendo alla continuità aziendale, implicano ovviamente la presenza di debiti di funzionamento connessi alla correntezza della gestione operativa.
L’esposizione debitoria, dunque, deve ritenersi “risanata” laddove l’entità della medesima subisca una sensibile riduzione.

L’obiettivo del risanamento dell’esposizione debitoria può essere conseguito mediante interventi sia esterni che interni. A titolo puramente esemplificativo, rientrano nell’ambito della categoria degli interventi di matrice esterna:
- la ricapitalizzazione (apporti di patrimonio netto);
- il consolidamento dei debiti, ovvero l’impegno da parte dei creditori a non richiederne il pagamento prima di un termine prestabilito;
- la conversione dei crediti in capitale di rischio;
- la remissione di debiti;
- il pagamento in percentuale di taluni debiti, purché il creditore dichiari espressamente di voler rinunziare a una parte del proprio credito, conformemente alla proposta concordataria formulata stragiudizialmente da parte del debitore;
- la contrazione dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari;
- l’erogazione di nuove risorse finanziarie mediante la conversione dei debiti a breve termine in debiti a medio lungo termine;
- la falcidia, ovvero il pagamento percentuale, di tutti i debiti, purché i creditori manifestino espressamente il consenso alla medesima, non potendo il debitore disporre dei diritti di soggetti estranei al piano. L’acquisizione del consenso dei creditori, peraltro, nella fattispecie considerata deve ritenersi indispensabile onde poter garantire il rispetto della par condicio creditorum. Laddove venga adottata tale strategia di intervento, il risanamento consente il conseguimento dell’integrale soddisfazione del ceto creditorio.

Sempre a titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito della categoria degli interventi a matrice interna:
- la dismissione di beni strumentali non essenziali;
- la riduzione di costi di produzione;
- il licenziamento del personale in esubero.

Riequilibrio della situazione finanziaria
Il rischio aziendale diviene tanto più elevato quanto più alto risulti essere il rapporto tra il capitale dei terzi e quello proprio (o di rischio): ne consegue che il riequilibrio della situazione finanziaria implica la riduzione del grado di indebitamento dell’impresa.
La presenza di un disequilibrio finanziario, pertanto, denota la presenza di rapporto non soddisfacente tra l’entità del fabbisogno finanziario e quella delle fonti di finanziamento, oltre che di un’alterazione sia dell’entità che della cadenza temporale dei flussi finanziari in entrata e in uscita originati dai circuiti operativi della gestione.

Gli interventi finalizzati al ripristino dell’equilibrio finanziario richiedono la preventiva individuazione della tipologia di crisi oltre che delle relative cause, argomento di cui verrà trattato nel prosieguo.
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